In caso di responsabilità per mala gestio da parte dell'amministratore di una Srl che ha disperso le attività sociali a danno dei creditori, questi ultimi possono procedere al recupero del proprio credito contro l'amministratore della società a responsabilità limitata, che ne risponderà anche con il proprio patrimonio.
La condotta dell'amministratore di una Srl non deve essere in contrasto con le norme che tutelano l’integrità del patrimonio sociale a tutela dei creditori.
In altri termini, l'amministratore della Srl deve gestire la propria società agendo diligentemente ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale della società a tutela dei creditori sociali.
L’art. 2394 c.c., il cui precetto è ormai esteso anche alle società a responsabilità limitata e inglobato nel comma 6 dell’art. 2476 c.c., stabilisce che “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” e che “l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
Da ciò ne consegue che, se il creditore di una Srl agisce per il recupero del credito contro la società debitrice e quest'ultima risulta senza beni aggredibili, il creditore può agire contro l'amministratore della Srl nel caso in cui quest'ultimo non abbia gestito la società in conformità alle regole sopra menzionate.
La giurisprudenza recente si è espressa analizzando le casistiche concrete e ha stabilito che i documenti contabili della società debitrice rivestono importanza primaria per la valutazione della condotta dell'amministratore.
Infatti, nel caso di bilanci societari che attestano la presenza di attività sociali, l’esito infruttuoso delle procedure esecutive fornisce gravi indizi circa la mala gestio dell’amministratore per aver disperso le attività sociali.
Nello specifico, in un caso recentemente gestito dal nostro studio, il Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di Impresa ha ritenuto che, a fronte di documenti contabili che attestano la presenza di asset positivi, costituiti soprattutto da crediti, i pignoramenti negativi (mobiliare e presso la banca terza pignorata) portano a ritenere che questi crediti sociali siano stati incassati dall'amministratore e le somme disperse senza provvedere al pagamento dei creditori sociali.
Analogamente deve considerarsi l'ipotesi di mala gestio in cui l'amministratore costituisca nuove società con il medesimo oggetto sociale della società debitrice ai fini della dispersione del patrimonio di quest'ultima: in questo caso la dispersione del patrimonio frustra in via definitiva le aspettative del creditore, che non è più nella condizione di recuperare il credito vantato, stante l’incapienza patrimoniale della società debitrice.
In tutti questi casi, pertanto, "l'amministratore viene condannato sulla base degli artt. 2394 c.c. e 2476 comma 6 c.c., che per le Srl pongono in capo agli amministratori, tenuti ad una corretta gestione sociale in forza della carica ricoperta nell’interesse della società e per l’attuazione del suo oggetto, una specifica obbligazione anche verso i creditori sociali finalizzata alla conservazione della garanzia patrimoniale della società ex art 2740 c.c., tanto da prevederne una responsabilità diretta se il patrimonio della società risulta così compromesso da essere insufficiente al soddisfacimento del loro credito." (Trib. Milano, Sez. Impresa, Sent. 14/11/2023).
Per altri approfondimenti sulla questione e per una consulenza in materia di recupero credito e responsabilità dell'amministratore di una Srl, contattaci all'indirizzo email info@cplegalstudio.com o tramite il modulo contatti.
Comments