La responsabilità del liquidatore della società nei confronti dei creditori sociali
- avv. Claudio Patti
- 16 giu 2020
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 30 giu 2023
Cassazione Civile, Sez. Terza, Ordinanza 12 giugno 2020 n. 11304
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso e annullando la sentenza della Corte d'Appello di Roma, approfondisce un particolare aspetto della responsabilità del liquidatore di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese.
La Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità del liquidatore ritenendo principalmente che il creditore non avesse fornito prova che la condotta del liquidatore, concretizzatasi nell'aver disposto la cancellazione della società da lui amministrata dal registro delle imprese, avesse cagionato il mancato soddisfacimento del credito.
La Suprema Corte conferma innanzitutto la natura extracontrattuale della responsabilità del liquidatore prevista dall'art. 2495, co. 2, c.c., da ciò discendendo che il creditore rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l'onere di provare non solo i presupposti oggettivi della fattispecie (condotta, nesso causale e danno), ma anche il presupposto soggettivo (la colpa o il dolo).
Nel concreto, il creditore ha l'onere di provare che vi sia stata una condotta di mancato pagamento dei debiti sociali nonostante l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il credito di colui che agisce e che, invece, è stata distribuita ai soci. E' necessario, parimenti, provare l'elemento costitutivo di natura soggettiva, ossia che la mancanza dell'attivo sia imputabile a condotta colposa o dolosa del liquidatore.
La Corte, in secondo luogo, riporta un principio che si è largamente diffuso tra le corti di merito, in base al quale "sul 'gestore' del patrimonio da destinare alla liquidazione (i.e. il liquidatore nominato a tal fine ex art. 2487 cod. civ.) gravi l'obbligo di rispettare il precetto della par condicio creditorum, sebbene detto obbligo non sia espressamente menzionato nelle norme di settore".
Se, dunque, il liquidatore ha il compito di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale pagando i debiti sociali secondo il principio della par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione, è logico assumere che "in capo al medesimo liquidatore gravi l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti, riparando gli eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci".
Relativamente all'aspetto prettamente probatorio la Cassazione precisa che:
- ex latere creditoris, il creditore dovrà dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
- ex latere debitoris, in relazione al principio di vicinanza della prova e agli obblighi gravanti sul liquidatore, quest'ultimo dovrà provare l'adempimento, in concreto, dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e l'adempimento dell'obbligo di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca coesistenti.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, la Cassazione pertanto enuncia il seguente principio di diritto:
"In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495, comma 2, cod. civ., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, secondo comma, cod. civ.. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741, cod. civ.".
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