Con l'espressione eCommerce B2B (Business to Business) ci si riferisce al commercio online tra professionisti. Sia il venditore sia l'acquirente, in questo caso, operano nell'esercizio della loro professione.
Nel contesto di un eCommerce B2B (Business to Business), pertanto, l'acquirente è un'azienda o un professionista che acquista i beni nell'esercizio della sua professione.
La particolarità di questo commercio online è il fatto che la normativa applicabile sarà principalmente quella prevista dalle disposizioni del Codice Civile che regolano la vendita, le quali prevedono differenze sostanziali con la normativa prevista in favore dei consumatori dal Codice del Consumo.
Nessun diritto di recesso
Una delle principali differenze è che la normativa prevista per l'eCommerce B2B non contiene un diritto di recesso in favore dell'acquirente.
In tal caso quindi non esiste una generale facoltà per l'acquirente professionista di recedere entro 14 giorni come avviene per il consumatore; tuttavia le condizioni generali del venditore possono riconoscere e disciplinare un analogo diritto di recesso, nonostante ciò non sia obbligatorio.
Garanzia sui prodotti
Nel commercio tra professionisti, anche la garanzia sui vizi del prodotto è regolata dalle norme del Codice Civile, il quale prevede che, in caso di vizi che rendono il prodotto inidoneo all'uso a cui è destinato oppure ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Per quanto attiene ai termini per far valere la garanzia, l'art. 1495 del Codice Civile prevede che il vizio sia denunciato dall'acquirente al massimo entro 8 giorni dalla scoperta e che in ogni caso sussiste una prescrizione di 1 anno dalla consegna: oltre tale termine quindi l'azione per far valere qualsiasi vizio del prodotto è prescritta.
Termini e Condizioni
La normativa prevista dal Codice Civile potrà inoltre essere integrata e parzialmente derogata da Termini e Condizioni predisposti dal venditore.
In particolare, i termini e le condizioni generali predisposti unilateralmente dal venditore sono efficaci nei confronti dell'acquirente quando quest'ultimo li ha conosciuti o avrebbe dovuto prenderne conoscenza con l'ordinaria diligenza.
Il venditore titolare dell'eCommerce, quindi, può predisporre in maniera uniforme e standardizzata i propri termini contrattuali senza la necessità di negoziarli di volta in volta con i clienti, con una maggiore trasparenza e chiarezza dei diritti e dei doveri di ogni parte già nella fase antecedente alla stipula del contratto.
Il venditore poi deve permettere all'acquirente di prendere visione dei termini oppure pubblicarli nel proprio sito internet e richiamarli nel modulo d’ordine o comunque in fase d'acquisto.
I termini e condizioni spesso contengono informazioni dettagliate sul prestatore dei servizi, sul tipo di contratto, sulle modalità di prestazione dei servizi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento, sulla garanzia, sulla limitazione di responsabilità, sulle modalità di un eventuale recesso e sulla garanzia.
In questi casi, la disciplina che in definitiva regolerà l'eCommerce B2B sarà quella contenuta nelle varie clausole che il venditore, nel rispetto delle norme inderogabili previste dal Codice Civile, avrà inserito nei propri Termini e Condizioni di vendita.
Ulteriori approfondimenti sulla normativa relativa all'eCommerce sono consultabili nell'Area Riservata del nostro sito.
Per una consulenza in materia di eCommerce e sugli obblighi del venditore professionista contattaci all'indirizzo email info@cplegalstudio.com o tramite il modulo contatti.
Comments