top of page

D.L. 18/2020 e giustizia

Aggiornamento: 21 ott 2020

L'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede un periodo di sospensione dell'attività giudiziaria fino al 15 aprile.


Nel dettaglio, la disposizione di legge prevede:


- rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nel periodo 09.03.20 - 15.04.20 a data successiva al 15 aprile 2020;


- sospensione dal 09.03.20 al 15.04.20 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.


Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro

motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .


Di seguito il link con il testo ufficiale della disposizione: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page