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Danno da perdita del rapporto parentale: la Cassazione prende le distanze dalle tabelle di Milano

Cassazione Civile, Sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579



Con la sentenza in commento, la Cassazione si è pronunciata sulle tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, mettendo a confronto le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e quelle applicate dal Tribunale di Roma.


Nel caso concreto, il Tribunale di Siracusa aveva applicato le Tabelle di Roma, mentre la Corte d’Appello di Catania aveva poi riformato la sentenza utilizzando le Tabelle di Milano, da preferirsi, a quelle di Roma, secondo la Corte, per la loro "vocazione nazionale”.


La liquidazione della Corte d’Appello, effettuata con le tabelle di Milano, risultava inferiore a quella calcolata dal Tribunale con le tabelle di Roma e pertanto i danneggiati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata adozione delle tabelle del Tribunale di Roma.


I ricorrenti evidenziavano, infatti, che in passato la Suprema Corte (Cass. n. 14402 del 2011 e n. 10263 del 2015) aveva affermato che non fosse censurabile l'applicazione di diverse tabelle di quantificazione del danno, rispetto a quelle di Milano, qualora non vi fosse stata “sproporzione fra la tabella applicata e quella meneghina”.


La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.


Prima di entrare nel merito della decisione, occorre rammentare che il concetto di danno da perdita del rapporto parentale è di origine giurisprudenziale, così come sono di elaborazione giurisprudenziale le tabelle per procedere alla sua liquidazione. In assenza di parametri normativi, diversi tribunali hanno infatti elaborato delle tabelle nel tentativo di fornire dei criteri uniformi di liquidazione.


Le tabelle più utilizzate sul territorio nazionale sono quelle del Tribunale di Milano, seguite da quelle del Tribunale di Roma.


Le stesse si basano, tuttavia, su criteri differenti:


- la tabella del Tribunale di Milano, aggiornata a marzo 2021, prevede quali soggetti legittimati il coniuge e il convivente, i figli, i genitori, i nonni e i fratelli. Si basa su un range massimo e minimo, elaborato esaminando i precedenti giurisprudenziali;


- la tabella del Tribunale di Roma, aggiornata a luglio 2019, indica quali soggetti legittimati non solo il coniuge e il convivente, i figli, i genitori, i nonni e i fratelli, ma anche gli zii, i nipoti e i cugini. La tabella si basa su una serie di punti da assegnare in base al legame famigliare, età della vittima, età del congiunto, convivenza o meno col congiunto, assenza di altri famigliari.


Per comprendere la portata della decisione della Corte, bisogna ricordare che in passato la Cassazione aveva ritenuto che le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico (diverse quindi da quelle relative alla lesione del rapporto parentale, di cui si discute) garantissero proprio quella uniformità di trattamento e pertanto dovessero essere utilizzate dai giudici di merito quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12408, cosiddetta “sentenza Amatucci”).

Da ciò ne conseguiva che: “l'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, a condizione che la questione sia stata già posta nel giudizio di merito” (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408).


Proprio a seguito della citata Sentenza Amatucci del 2011, si è: “consolidato l'orientamento secondo cui l'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge(Cass. 21 novembre 2017, n. 27562).


Le tabelle milanesi, per la liquidazione del danno biologico, hanno così acquisito una sorta di efficacia para-normativa (Cass. 6 maggio 2020, n. 8532), in base alla quale, ai fini del rispetto del precetto dell'art. 1226 c.c., il giudice ha la possibilità di discostarsi dai valori tabellari a condizione che le specificità del caso concreto lo richiedano ed in sentenza sia fornita motivazione di tale scostamento (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22859; 6 maggio 2020, n. 8508; 20 aprile 2017, n. 9950).


Orbene, con la sentenza in commento, la Cassazione prende invece le distanze dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale perché, secondo la Corte, “tale sistema non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00)”.


In sostanza, secondo la Cassazione, la tabella milanese non garantirebbe “la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza”.


La Corte ritiene invece che una tabella per la liquidazione del danno parentale che sia basata sul sistema a punti, come quella elaborata dal Tribunale di Roma, “garantisce uniformità e prevedibilità, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

Questi sono i presupposti su cui dovrebbe infatti basarsi una tabella per la liquidazione del danno da perdita parentale secondo la pronuncia in commento:

1) adozione del criterio "a punto variabile";

2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;

3) modularità;

4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi.

La Corte è però conscia dell’impatto che la sua decisione potrebbe avere sulle controversie in cui sono già state applicate le tabelle di Milano e specifica che la loro applicazione non è totalmente da escludersi, ma se un Giudice deciderà di utilizzare una tabella non basata sul sistema a punti (come quella di Milano) dovrà motivare l’utilizzo di tale tabella laddove la quantificazione del risarcimento risulti inferiore o comunque sproporzionata rispetto alla quantificazione che si sarebbe ottenuta utilizzando il calcolo di una tabella basata sui punti.


Così infatti si esprime la Corte: “ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire”.




Cassazione Civile, Sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579

MASSIMA


"Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".




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